Art. 36.
(Attestato di competenza).

      1. È istituito l'attestato di competenza, con il quale le associazioni professionali di cui al presente titolo attestano il possesso dei prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista nonché un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.
      2. Le associazioni professionali definiscono i requisiti che il professionista deve possedere ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, tra i quali rientrano, in particolare:

          a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;

          b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;

          c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale.

      3. L'attestato di competenza non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui al presente

 

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titolo ed è rilasciato a tutti i professionisti iscritti alle associazioni professionali che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 4.
      4. Il professionista, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, deve altresì essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale di cui all'articolo 13.
      5. Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'associazione professionale che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita della validità dell'attestato stesso.